Norme di legge che regolano la nostra attività

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  1. aista17
     
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    Quello che segue è lungo, ma ho voluto cercare di rispondere, una volta per tutte, alle problematiche che in qualche modo condizionano la nostra attività.
    Ho una laurea in legge e un po' di pratica legale...non sarò arrivato a molto ma ho cercato di fare del mio meglio e di tirare giu' un testo serio. A disposizione per ogni ulteriore chiarimento

    TARGHE, COLLEZIONISMO, PRIVACY E COPYRIGHT: COME REGOLARSI?

    Tutti noi appassionati, come ovviamente anche coloro che, in via amatoriale, si interessano ai più disparati settori, raccolgono, scambiano e diffondono il frutto delle loro ricerche o sono disposti a comprare (o perfino ad accaparrarsi così come capita) tutto ciò che li aiuta a sviluppare il loro interesse.
    Queste attività rischiano talvolta di infrangere le norme di legge, che sono particolarmente rigorose.
    In queste pagine, raccogliendo tutta la casistica e le opinioni che sono riuscito a trovare, ho cercato di dare una risposta ai molti interrogativi che sorgono su questi argomenti.

    Anticipando la conclusione, va detto che:
    Le leggi ci sono e ad esse non ci si può sottrarre
    La buona fede, lo scopo amatoriale e l'assenza di fini di lucro sono sufficienti ad evitare la maggior parte dei guai
    Eccetto situazioni molto particolari, si puà comunque stare sicuri che nessuno verrà a creare problemi.


    FOTOGRAFIE CON TARGHE IN CHIARO: LA PRIVACY

    La targa può costituire un dato personale considerando che può attestare la presenza di una persona in un certo luogo e in un certo momento. Secondo l'art. 4, comma 1° lett. b) del D.Lgs. n. 196/2003 è dato personale “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.
    Quindi non ricadono nella normativa e dovrebbe essere pienamente lecito pubblicare le immagini di:
    -Una targa completamente ritagliata (Dimostra solo l'esistenza di un veicolo e nient'altro, come una visura al PRA, che è pubblica)
    -Una targa con tutto il veicolo di contorno purchè il luogo non sia individuabile o non abbia a che fare con gli spostamenti del proprietario o del guidatore (quindi non ha senso oscurare la targa di un'automobile in vendita in un autosalone)
    -Una foto completa di ogni dettaglio relativa a manifestazioni e raduni. Questo a norma dell'art. 101 del Dlgs. 196/2003: “I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico”.
    -Le foto complete di veicoli con targhe speciali, sempre che questo avvenga al di fuori delle zone militari dove, in ogni caso, è vietato fotografare qualsiasi cosa. (N.B. È pacifico che questo vale anche per le foto prese dall'esterno di un recinto)
    -Le foto riprese da libri o dalla stampa (sempre che non ci siano problemi di copyright, vedere avanti)
    -Le foto scattate molto tempo prima della loro pubblicazione (ll fine della privacy è evitare potenziali danni all'interessato: tale pregiudizio viene meno dal momento a partire dal quale la legge prevede la decadenza dei diritti. A voler essere proprio prudenti si possono considerare i termini della prescrizione ordinaria, cioè dieci anni, dopo i quali a nessuno possono essere richiesti risarcimenti o adempimenti)

    La violazione delle norme della privacy comporta il risarcimento del danno (che può essere chiesto solo per il fatto in sé anche se in pratica non si è avuto alcun pregiudizio pratico) e una sanzione amministrativa che può essere anche dell'ordine delle decine di migliaia di euro.
    Si può incorrere in sanzioni penali solo se l'attività viene svolta a fini di lucro (Quindi bisogna fare molta attenzione se si volessero vendere delle foto, anche senza esercitare un'attività commerciale).

    DIRITTO DI AUTORE O COPYRIGHT

    E' tutta una questione di soldi...
    Relativamente a questo argomento premetto che qualunque dizione venga usata in queste righe o dalla legge, si sottintendono cumulativamente fotografie, filmati, fotogrammi, testi stampati riprodotti in qualsiasi modo.
    Il diritto di autore è regolato dalla legge 22 aprile 1941 n.633 modificata dal DPR 19/79 e poi dal Dlgs 154/97 e dalla legge 248/2000.
    La normativa sul diritto d'autore prevede una durata del copyright limitata nel tempo e variabile a seconda dell'oggetto: se si tratta di un'opera creativa la durata del diritto è fino a 70 anni dalla morte dell'autore.
    Quasi sempre, però, le fotografie che ci possono interessare sono opere “semplici” e il diritto si prescrive dopo vent'anni.
    Dopo di che l'opera diventa di pubblico dominio ( Bisogna però fare attenzione che l'opera non venga riprodotta in “un'elaborazione protetta”, ad esempio un libro pubblicato recentemente. Scadono i diritti dell'autore, ma non quelli dell'editore che, a sua volta, ha provveduto ad assicurasi il copyright nei modi di legge )

    Esistono anche altri casi di libera e permanente utilizzazione delle fotografie. Si tratta delle riproduzioni inserite in opere didattiche o scientifiche e quelle tratte da giornali e periodici ma, anche se non ci vuole l'autorizzazione o l'autore può negarla, la legge prevede un “equo compenso” da corrispondere al fotografo o chi per esso.
    Il Dlgs 68/2003 ha ammesso la libera riproduzione via Internet di immagini a bassa riproduzione per uso scientifico e didattico purchè non a scopo di lucro. (Potrebbe essere il caso che fa per noi, anche se bisogna determinare cosa si intende per “bassa riproduzione”).
    Talvolta è l'autore stesso che dà esplicitamente la liberatoria senza pretendere nulla, indicandola a margine dell'opera o su richiesta (per qualche foto che ho diffuso – anche in casi non relativi all'argomento targhe – l'ho chiesta e mi è stata data regolarmente. Ho lasciato perdere solo un tizio che mi chiedeva 5 euro)
    In tutti i casi vanno rispettati, comunque, i diritti morali dell'autore (Quindi va indicata la fonte – al limite anche si tratti di uno di noi – e deve essere fatto un uso appropriato dell'opera)
    Sono esenti da copyright solo quelle opere che non riportino il nome del fotografo, del committente o comunque di chi vanta diritti su quell'immagine e l'anno di produzione.

    La riproduzione dei testi degli atti ufficiali dello stato e delle pubbliche amministrazioni è libera (artt. 5 e 90 della legge 633/41), ma ricadono sotto la tutela della legge tutte le altre opere pubblicate a loro nome.(Un libretto di circolazione o una pagina del PRA dovrebbero essere considerati come un atto, non essendovi alcun contributo personale ma solo le indicazioni dovute, problematiche della privacy dell'interessato che vi figura a parte).
    Le sanzioni sono molto severe, ma bisogna tenere conto che per incorrervi ci deve
    essere un fine di lucro e una particolare gravità del fatto. D'altra parte tutto il diritto di autore insiste essenzialmente su fattispecie di particolare importanza e relative al mondo della carta stampata, del cinema e della musica.

    Non è affatto vero che pubblicare un'immagine presa da Internet svincoli dal copyright.
    Questo avviene solo se, come detto prima, l'immagine non è corredata da quelle indicazioni essenziali di cui si è parlato prima (Ma queste, anche se non sono scritte esplicitamente, possono desumersi da vari elementi come la presenza di un simbolo grafico e l'appartenenza a un certo sito. Quindi l'indicazione della fonte non solleva da responsabilità, anzi dimostra la consapevolezza della provenienza).
    Le norme sul copyright si applicano anche a riproduzioni parziali o elaborazioni (Ma se qualcuno, dopo avere ottenuto la liberatoria, fa un'elaborazione accurata e professionale, a sua volta ha diritto al copyright),
    Scritti, documenti e disegni tecnici non sono soggetti a copyright (ma se questi, ad esempio, sono stati raccolti in un libro rievocativo, i diritti dell'autore del libro si estendono automaticamente anche ad essi).
    Come sorgono problemi l'immagine va subito rimossa: spesso questo è sufficiente a soddisfare chi contesta e, se proprio vi dovessero essere strascichi legali, serve a dimostrare la buona fede e a limitare il danno. E' una buona prassi, se si possiede un sito, apporvi un'indicazione che dimostri la disponibilità a procedere in questo senso.

    INDICAZIONE DELLA FONTE

    A parte i casi più dubbi, in cui è meglio “fare i furbi”, la fonte è sempre meglio citarla. Sopratutto, tenendo conto che è evidente che noi occupiamo un posto di nicchia e di modesta risonanza (spero personalmente di poter aggiungere “per ora”) , il potenziale contestatore si considererà appagato dalla citazione.
    Quello che segue, tratto da una nota che compare su un portale delle Agenzie dell'ambiente, è un esempio da manuale delle regole che si devono osservare nel caso di libera riproduzione:
    “Ove non diversamente specificato, i materiali contenuti in questo Portale sono Copyfree. Sono liberamente riutilizzabili per uso personale, con l'unico obbligo di citare la fonte e non stravolgerne il significato. Tutto il materiale presente sul Portale può essere liberamente riprodotto, parzialmente o integralmente, purché non a scopo di lucro e nel rispetto del copyleft. La citazione della fonte è sempre obbligatoria”.
    Il copyleft è sostanzialmente il contrario del copyright: rappresenta la libera utilizzazione nel rispetto di certe regole.

    ARCHIVI DI STATO E BILBIOTECHE

    Come per la massima parte del materiale proveniente da fonti pubbliche, la riproduzione e la pubblicazione di documenti è lecita e sempre ammessa, ma è necessaria l'autorizzazione e, in certi casi, anche il pagamento di un diritto. La fonte va sempre citata


    PUBBLICO O PRIVATO?

    Naturalmente tutti i discorsi fatti finora valgono se l'attività avviene in ambito pubblico. L'uso personale o le attività in ambito privato che riguardino qualsiasi cosa sfuggono ad ogni imposizione, con l'eccezione del diritto di un automobilista di vietare che si fotografi la sua targa, anche se si giura e si spergiura che la si tiene per sé, ma questo è intuitivo ed è sempre stato così in quanto fa parte dei diritti all'immagine previsti dal Codice Civile senza bisogno che intervenisse la legge sulla privacy decine di anni dopo.
    Si pone però il problema di cosa sia pubblico o privato.
    Certamente è pubblico il forum dell'AISTA e il sito targheitaliane.com: li può guardare chiunque anche se non ci si iscrive, e senza nessuna particolare formalità. Gli iscritti e i simpatizzanti che sono capitati da quelle parti per la prima volta per caso sono numerosi.
    Le mailing list (targhe@yahoogroups e [email protected]) e la parte riservata ai soci di www.AISTA.it sono da considerarsi privati anche se si potrebbe obiettare che che le prime due sarebbero in qualche modo assimilabili a un “luogo aperto al pubblico” in quanto il loro accesso, pur essendo subordinato ad alcune formalità, non prevede particolari requisiti soggettivi.
    Va anche notato che, pubblico o privato, un giudizio o una frase offensiva sui nostri siti Internet, in quanto divulgata per iscritto e a un numero indeterminato di persone, rappresenta sempre un'aggravante dell'eventuale illecito commesso.

    COLLEZIONARE, VENDERE E DETENERE TARGHE

    Finchè la targa è applicata su un'automobile regolarmente circolante non appartiene al proprietario, ma è dello Stato. Infatti l'art. 101 del Dlgs 30.4.1992 recita: “Le targhe sono consegnate”. Solo detenzione e niente proprietà. (Io posso vendermi centinaia di pezzi del mio veicolo, ma non la targa).
    Quanto alla compravendita, è permessa solo quella di targhe da collezione che non possono piu' essere utilizzate per l'identificazione di veicoli perchè sono scadute o annullate.
    Quest'affermazione si trova regolarmente in molti elenchi commerciali di beni il cui scambio è dubbio o solleva problemi, ma non risulta vi sia una norma esplicita che lo conceda.
    A tale conclusione però si può arrivare facilmente facendo un ragionamento tecnico-giuridico:
    La legge parla in molti casi di targhe, ma mai regola la detenzione di esemplari sciolti. Quindi non esistono espliciti divieti né, tanto meno, sanzioni.
    La targa può essere considerata un bene patrimoniale indisponibile (bene statale vincolato a un uso pubblico).
    A differenza dei beni demaniali quelli patrimoniali indisponibili, se cessano la loro funzione, diventano disponibili e possono essere oggetto di diritti da parte dei singoli.
    Di conseguenza una targa non più abbinabile a un veicolo perchè radiato può diventare possesso del suo detentore (possesso e detenzione sono cose diverse) e, nel tempo, perfino diventare di sua proprietà.

    Da quanto sopra deriva che sarebbe sempre opportuno effettuare una visura delle targhe possedute o comunque acquisite. Certamente, nel caso di targhe di rilascio molto antico, si può invocare la buona fede (un veicolo di 70 o 80 anni fa è quasi sicuramente scomparso), ma quando si tratta di esemplari moderni, è prudente accertarsi.
    Va anche notato che se si trova una targa “persa”, come capita piuttosto spesso, va consegnata al Comune (artt. 927 e successivi C.C.): se no si fa a proprio rischio e pericolo dato che è quanto mai improbabile che nel frattempo il veicolo sia stato radiato.

    TARGHE CONTRAFFATTE
    Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559 (Art. 101 comma 5 Dlgs 30.4.92) Non siamo quindi di fronte a un'infrazione tanto importante, ma la legge, come s'è visto, prevede la fattispecie molto più gravi: la falsità materiale (Art. 477 e 482 CP) e uso di atto falso (art. 489 CP).
    Per quanto riguarda la riproduzione del punzone ufficiale si può incorrere anche nel reato di contraffazione di impronta di pubblica certificazione (art. 469 CP).
    Tra l'altro ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia a norma degli artt.330 e ssgg. CPP. (L'idea di far c...si sotto il cialtrone che ci ha proposto un falso a prezzi stratosferici o lo snob proprietario di un auto d'epoca mi sembra attraente)

    CONCLUSIONE

    Attenzione sempre alla pubblicazione di immagini
    Libero possesso, scambio ed esibizione di targhe, a certe e per nulla proibitive condizioni

     
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  2. aista54
     
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    Tutto perfetto e comprensibilissimo ma ho un unico appunto da fare.
    Come avevo già scritto dentro la rubrica "targhe provinciali - targhe personalizzate", dal 13 agosto, si possono avere delle targhe personalizzate, che seguono e sono del proprietario, cioè di una persona fisica e non piu' dello Stato. O meglio se il proprietaro vende l'auto si tiene la targa!
    Art 11. legge 120 del 2010.
    Anzi, mi spostate la mia discussione in questa sezione?
    Lì nessuno l'ha letta nè ha risposto alle mie curiosità sulle targhe personalizzate quadrate o rettangolari.
     
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  3. aista17
     
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    Te l'ho spostata, ma nella sezione "alfanumeriche". Certo in quella dedicata alle targhe provinciali ci stava male, ma anche qui sarebbe inappropriata perchè è la sezione dedicata al collezionismo.
    Personalmente sulle personalizzate non mi pronuncio: non è detto che siano destinate a restare per molto tempo solo una previsione teorica
     
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  4. aista 17
     
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    Segnalo l'esistenza di sentenze che, in caso di condanna, riducono notevolmente gli indennizzi per violazione della privacy e del copyriht nel caso che le pubblicazioni - e per analogia anche i siti Intenet - abbiano diffusione limitata.
    Dovendo ammettere che le targhe non sono esattamente di enorme risonanza, questo ridurrebbe di molto eventuali e probabilmente remoti guai nel caso si presentassero.
     
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    Fabio Pogliaghi

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    Vi scrivo quà perchè non so dove citare l'ennesima brutta esperienza che mi è capitata.
    Questa sera, un tale di cui non cito il nome (già una volta ho rischiato citando nomi), ha iniziato a tartassarmi accusandomi di furto delle targhe più recenti della mia collezione. Un esempio: quando sono tornato dalla convention di Europlate di Trezzo, ho postato su Facebook la foto della targa RIMORCHIO MI-124523 presa da un nostro socio. Emozionato, penso che sia un bel pezzo dato che Milano fu l'unica provincia a superare i 100.000 rimorchi. Questa foto è stata commentata con "Chissà come ce l'hai!". Nonostante questo tizio fosse un emerito incompetente (dato che non sa ciò che è scritto a inizio discussione, non sa che questa targa è radiata e non sa che non è rubata -cosa facilmente verificabile dal sito del ministero-) ho pensato che non è la prima volta che noi collezionisti veniamo paragonati ingiustamente a ladri. Non hanno ancora capito che è passione e non contrabbando?
    NON SIAMO LADRI, MA APPASSIONATI COLLEZIONISTI!
    Mi ha rimosso anche dagli amici di Facebook... Poco male... Meglio un amico su Facebook in meno che un "fiaccaballe" in più fra i contatti, pronto a esprimere la propria ignoranza.
    Scusate l'impertinenza ma certe cose mi fanno innervosire parecchio.
     
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4 replies since 28/9/2010, 23:06   1444 views
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