Nuove provincie sarde

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. aista17
     
    .

    User deleted


    Anche se non è nuovissimo...
    http://images.google.it/imgres?imgurl=http...%3Doff%26sa%3DG
     
    .
  2. denni
     
    .

    User deleted


    Avevo visto anch'io quell'articolo, però l'ho un pò "snobbato" perchè la sigla VS in quel formato mi è sembrata un pò bruttina (dalla serie anche l'occhio vuole la sua parte...)...

    Allora, anche a tal proposito (nuove province sarde), colgo l'occasione per buttare lì alcuni pezzi del codice e commentarli:

    Art. 256

    4-bis. Fermo restando che, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art.100, commi 11 e seguenti, del d. legisl. 30 aprile 1992 n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'Appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'Appendice XI al presente titolo (1).

    APPENDICE XI
    ART. 255 e 256
    (SIGLE DI INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. E SIGLE DI INDIVIDUAZIONE DELLE PROVINCE) (1)

    1 bis (1). Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:

    (1). Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:
    AGRIGENTO AG
    ALESSANDRIA AL
    ANCONA AN
    AOSTA AO (La O è sormontata dallo stemma)
    AREZZO AR
    ASCOLI PICENO AP
    ASTI AT
    AVELLINO AV
    BARI BA
    BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT
    BELLUNO BL
    BENEVENTO BN
    BERGAMO BG
    BIELLA BI
    BOLOGNA BO
    BOLZANO BZ (La Z è sormontata dallo stemma)
    BRESCIA BS
    BRINDISI BR
    CAGLIARI CA
    CALTANISSETTA CL
    CAMPOBASSO CB
    CARBONIA-IGLESIAS CI
    CASERTA CE
    CATANIA CT
    CATANZARO CZ
    CHIETI CH
    COMO CO
    COSENZA CS
    CREMONA CR
    CROTONE KR
    CUNEO CN
    ENNA EN
    FERMO FM
    FERRARA FE
    FIRENZE FI
    FOGGIA FG
    FORLI' CESENA FC
    FROSINONE FR
    GENOVA GE
    GORIZIA GO
    GROSSETO GR
    IMPERIA IM
    ISERNIA IS
    L'AQUILA AQ
    LA SPEZIA SP
    LATINA LT
    LECCE LE
    LECCO LC
    LIVORNO LI
    LODI LO
    LUCCA LU
    MACERATA MC
    MANTOVA MN
    MASSA CARRARA MS
    MATERA MT
    MEDIO CAMPIDANO VS
    MESSINA ME
    MILANO MI
    MODENA MO
    MONZA-BRIANZA MB
    NAPOLI NA
    NOVARA NO
    NUORO NU
    OGLIASTRA OG
    OLBIA-TEMPIO OT
    ORISTANO OR
    PADOVA PD
    PALERMO PA
    PARMA PR
    PAVIA PV
    PERUGIA PG
    PESARO E URBINO PU
    PESCARA PE
    PIACENZA PC
    PISA PI
    PISTOIA PT
    PORDENONE PN
    POTENZA PZ
    PRATO PO
    RAGUSA RG
    RAVENNA RA
    REGGIO CALABRIA RC
    REGGIO EMILIA RE
    RIETI RI
    RIMINI RN
    ROMA ROMA
    ROVIGO RO
    SALERNO SA
    SASSARI SS
    SAVONA SV
    SIENA SI
    SIRACUSA SR
    SONDRIO SO
    TARANTO TA
    TERAMO TE
    TERNI TR
    TORINO TO
    TRAPANI TP
    TRENTO TN (La N è sormontata dallo stemma)
    TREVISO TV
    TRIESTE TS
    UDINE UD
    VARESE VA
    VENEZIA VE
    VERBANO CUSIO OSSOLA VB
    VERCELLI VC
    VERONA VR
    VIBO VALENZIA VV
    VICENZA VI
    VITERBO VT

    Art. 260. - Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione (art. 100 C.s.).

    1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica Italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati (1):

    a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici; (2)
    b) Abrogato (2)
    c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice (1).

    c-bis) colore nero: sigla I nelle targhe per escursionisti esteri, quando prevista (1).

    2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4±0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'Appendice XII, comma 3, al presente titolo.

    3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione.
    Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione (1).

    4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.

    5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dall'1 ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dall'1 gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'art. 102 del d. legisl. 30 aprile 1992 n. 285 (1).


    CONSIDERAZIONI E COMMENTI:

    Se la provincia è quella della residenza dell’intestatario della carta di circolazione, perché in Sardegna nelle nuove province mettono ancora le sigle delle vecchie? Ma in questo caso, a proposito della sigla da apporre, non sono in contraddizione gli articoli 256 e 260 (commi rispettivi 4-bis e 3)?
    Bisognava aspettare che comparissero nell’appendice XI e/o che li fornissero (forniscano) per forza i concessionari = la motorizzazione? Chi ha detto poi che li deve fornire la motorizzazione (comunque quelli che fornisce ben vengano -con quello che costano le targhe- e sono pure bellini)? Ok, le targhe sono distribuite dagli uffici della Motorizzazione (Art.101), ma gli adesivi non sono la targa in sé, se no non si direbbe neanche “nelle targhe la parte… è destinata a contenere…”.

    Chi ha un’auto usata può circolare sempre con la sigla relativa al vecchio intestatario? Se ne vedono un sacco a giro (portatarga della zona, auto con qualche anno e sigla di chissà dove).
    Insomma, come girano loro così, allora anch’io io voglio la sigla VS e pure l’anno 12 sulla mia…

    A che serve l’anno di immatricolazione se non serve all’identificazione del mezzo come non serve la provincia? La provincia può essere un elemento distintivo, ma l’anno mi sembra solo un riempitivo…

    Ma questi talloncini, sia provincia che anno, allora sono obbligatori?
    C’è chi sostiene che l’anno sia obbligatorio e invece la provincia no. Io non vedo dove sta scritto...
    E poi mi sembra che non ce li abbiano neanche le auto blu dei parlamentari…
    E se uno di Trento ci mette solo TN senza stemma che succede? E se uno di Roma ci mette RM invece di Roma?

    Se non sono obbligatori allora non sono obbligatori neanche quelli rossi e bianchi delle targhe EE, infatti si parla sempre di spazi della targa destinati ad ospitare talloncini adesivi sia nel caso di EE che nel caso di targhe normali...(?)...

    In caso di targhe normali poi non ci sono particolari specifiche a parte il colore delle scritte, si parla di “talloncini recanti…”, quindi potrebbero essere anche a sfondo viola o fucsia o verde: chi ha detto che debbano o non debbano avere lo sfondo? Ma si possono appiccicare anche sulle targhe vecchio stampo? Sulle ZA senza bande blu ci starebbero proprio degli adesivi con sigla e anno in alto a destra…

    Perché le targhe EE per regolamento hanno la sigla in AZZURRO e in realtà sono di colore NERO? Praticamente nascono già alterate e sanzionabili? E poi ti fanno pure la multa se ricolori te una targa scolorita che potrebbe essere in teoria sostituita con una nuova a bande blu senza dover reimmatricolare il mezzo e con la stessa numerazione (in teoria, ma in pratica alla motorizzazione ti guardano pure storto se glielo chiedi)...

    Forse era meglio se nel codice scrivevano di poter mettere (non obbligatoriamente) nella banda blu di destra una sigla di provincia secondo il desiderio del proprietario e/o sopra uno stemma adesivo a piacimento di dimensioni non superiori a 3,5x3,5 cm...

    Edited by aista52 - 6/12/2012, 11:07
     
    .
  3. denni
     
    .

    User deleted


    Ecco come verosimilmente dovrebbero apparire le nuove sigle sulle targhe:



    Edited by aista52 - 15/1/2016, 22:48
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Marcello Taverna

    Group
    Administrator
    Posts
    743
    Location
    Milano

    Status
    Offline
    CITAZIONE (denni @ 10/1/2010, 19:47)
    Allora, anche a tal proposito (nuove province sarde), colgo l'occasione per buttare là alcuni pezzi del codice e commentarli:

    Art. 256

    4-bis. Fermo restando che, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art.100, commi 11 e seguenti, del d. legisl. 30 aprile 1992 n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'Appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'Appendice XI al presente titolo (1).

    Il solito parere dell'uomo della strada:
    la legge non è chiara (ma quando mai...), comunque mi pare che la chiave di tutto stia nel punto 4-bis , art 256 del regolamento, in particolare la frase "anche ai fini delle sanzioni previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti..."

    Come dire: noi diciamo con precisione cosa dovrebbe starci nelle bande blu, ma se non ce lo mettete, o mettete dati impropri, non possiamo multarvi.
    Però non mettete cose diverse da quelle previste nelle appendici, tipo il simbolo della Juve o la sigla NY (qualcuno l'ha fotografata), perchè in questo caso potremmo multarvi in base al comma 10 , art. 100 (divieto di apporre sulla targa o nei pressi, elementi che creino confusione con i dati di immatricolazione).

    Non c'è invece assolutamente nulla che prescriva maggior rigore sulla data piuttosto che sulla sigla.

    Sul caso degli adesivi rossi delle targhe EE non so che dire.
    Sulla sigla nera anzichè azzurra non dovrebbe essere violazione della legge, semplicemente smaltimento delle scorte preesistenti.
     
    .
  5. denni
     
    .

    User deleted


    Allora l'Art.256 dice:

    “4-bis. Fermo restando che, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art.100, commi 11 e seguenti, del d. legisl. 30 aprile 1992 n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'Appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'Appendice XI al presente titolo (1).”

    l’Art.100 riporta:

    “10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.”

    E l'art. 260 dice:

    Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione (1).

    -

    Secondo la mia libera e modesta interpretazione i talloncini sulla banda destra blu, che poi devono essere 2 (Art.260) e non 4 (2 numeri + 2 lettere, e nel caso di AO, TN e BZ sono pure 5 incluso stemma), devono essere tutti "ignorati" e non sanzionabili, di qualunque natura essi siano, per di più ai fini dell’identificazione del mezzo.
    Altrimenti sì che scatta la multa da euro 23 ad euro 92 (comma 13 art.100) anche per coloro che non riportano la provincia corretta (auto usate o chi per esempio non ha ancora aggiornato la targa con MB al posto di MI).
    Anzi, forse meglio NY che non è una sigla di provincia e alla fine non vuol dire niente che una sigla di provincia diversa che dimostra il falso. O forse meglio ancora due stemmi, uno sopra e uno sotto che almeno sono 2 talloncini e non 4 o 5..

    Stando alla tabella dell' App. XI preceduta dalla dicitura
    "Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:",
    si può benissimo capire che le righe in tabella praticamente sono solo sigle e non denominazioni + sigle per come appaiono.
    Di fatto potrei anche avere sulla banda blu la scritta ‘AGRIGENTO AG’ per come è spiegato sopra.
    Bastava scrivere: "Le sigle di individuazione delle province sono indicate nella tabella sottostante provincia per provincia:".

    Poi, volendo stare alla lettera, se abito a TN devo inserire la seguente sigla: ‘TN (la N è sormontata dallo stemma)’. Ma ve la immaginate una banda blu con tutto questo trafiletto? O quello che c’è scritto fra parentesi non è parte della sigla? Cos’è una sigla?
    Definizione da vocabolario on-line: “sigla: una o più lettere iniziali, usate come convenzionali abbreviazioni di determinate parole, locuzioni, nomi di enti, ecc”.
    Beh, allora Se ‘TN (la N è sormontata dallo stemma)’ non è una sigla non lo è neanche ‘ROMA’ scritto per intero, e non lo è 'TN°' (dove ° è lo stemma), ma lo sarebbe solo 'TN', perchè, ricordiamocelo, l'Art. 256 dice “alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia” e poi “, come riportata nell'Appendice XI al presente titolo.”
    Dice "la sigla", non dice "la sigla e l'eventuale stemma".
    E poi lo stemma non è neppure di colore bianco, sicchè cosa ci incastra con quello che dice l'art.260 che ancora una volta non parla di stemmi?
    Senza contare che il comma dell'Art. 259, comma 2, dice "È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260".
    Cioè praticamente fa riferimento all'Art. 260 (neanche al 100 o al 256 che si riferiscono alla lista delle sigle dove compaiono le diciture opinabili del tipo 'la N è sormontata...') che parla solo di talloncini bianchi e gialli e non di stemmini; per cui gli stemmini di TN, BZ e AO, anche se carini, sarebbero "un tantino illegali". Almeno non tanto di meno di come lo sarebbero altri.

    Insomma, l’Appendice XI contraddice gli Artt. 256, 260 e 100 che parlano di sigle (non di altro), poichè l’Appendice non contiene solo sigle.
    Vale di più quello che fa presumere un'appendice o quello che dicono più articoli? A voi la sentenza...

    image

    Edited by denni - 14/1/2010, 01:00
     
    .
4 replies since 9/1/2010, 22:55   854 views
  Share  
.